İtalyan Ceza Kanunu (İtalyan CK)
- Kabul tarihi
- 19.10.1930
- Metnin dili
- İtalyanca
- Metnin tarihi
- 16.07.2026
- Madde sayısı
- 972
Madde 387 ila bis geçmişi
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
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Bugünkü metni
Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Metnin değiştiği tarihler
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16 Temmuz 2026
Bu tarihe bağlanmış bir değişiklik kaydı bulunamadı; fark doğrudan iki hâlin metninden çıkarıldı.
16 Temmuz 2026 tarihli hâli(Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.16 Temmuz 2026 tarihli hâliChiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.