İtalyan Ceza Kanunu (İtalyan CK)
- Kabul tarihi
- 19.10.1930
- Metnin dili
- İtalyanca
- Metnin tarihi
- 16.07.2026
- Madde sayısı
- 972
Madde 600 ila octies geçmişi
Impiego di minori nell'accattonaggio
Metin 1 kez değişmiş, toplam 0 değişiklik kaydı var.
Bugünkü metni
Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni sedici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile.
Metnin değiştiği tarihler
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16 Temmuz 2026
Bu tarihe bağlanmış bir değişiklik kaydı bulunamadı; fark doğrudan iki hâlin metninden çıkarıldı.
16 Temmuz 2026 tarihli hâliSalvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni sedici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile.16 Temmuz 2026 tarihli hâliOrganizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni sedici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile.